Il Tribunale di Cremona ha respinto la domanda della moglie, sia perché non ha ritenuto la concessione in locazione degli immobili, atto di straordinaria amministrazione, in quanto il bene non era uscito dal patrimonio comune, sia perché l’art. 184 c.c. non prevede l’inefficacia e l’invalidità degli atti, ma l’annullabilità, con azione da esercitarsi entro l’anno. Secondo la sentenza n. 11135/2012 della Corte di Cassazione, resa a sezioni unite, in caso di comunione ordinaria, la concessione in locazione di un immobile da parte di un comproprietario senza il consenso dell’altro, può essere assimilata alla figura della gestione d’affari altrui.

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